Bonus Facciate 2020: detrazioni al 90% per rinnovare la facciata della propria casa
Avete previsto di ristrutturare la facciata della vostra casa? Perfetto: per voi un’ottima notizia dall’ultima Legge di Bilancio! Vediamo insieme di che si tratta.
Cos’è il Bonus Facciate?
La recente Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate del 90%, ovvero la possibilità di godere di detrazioni IRPEF o IRES pari al 90% delle spese sostenute per ristrutturazione della facciata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Non sono previsti limiti di spesa.
A chi spetta?
Per capire chi può effettivamente essere beneficiario del bonus ci viene in aiuto l’Agenzia delle Entrate, che in data 14 febbraio ha pubblicato una guida dedicata alla agevolazione (che alleghiamo). In breve:
ne possono godere sia persone fisiche che imprese, a patto che abbiano la capienza fiscale. In particolare possono accedere all’agevolazione:
– le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
– le società semplici
– le associazioni tra professionisti
– i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Per quali interventi?
Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).
L’agevolazione riguarda solo gli immobili che si trovano:
– nella zona A, che comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
– nella zona B, che include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
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